Giurisprudenza sulla scuola
Selezione di giurisprudenza sulla scuola
- Il coordinamento di classe non è obbligatorio per gli insegnanti
Il tribunale di Cosenza, in funzione del giudice del lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare emessa dal dirigente scolastico di un liceo scientifico di Cosenza ai danni di un’insegnante che aveva rinunciato alla nomina di coordinatore del consiglio di classe. Tale controversia nasce in occasione della riunione del consiglio di classe del suddetto istituto cosentino. Infatti ...
- Prestazioni oltre le 40 ore annuali e piano delle attività
Le prestazioni aggiuntive oltre le 40 ore, previste dall’art.29 del contratto comparto scuola, devono essere sempre retribuite. Transazione positiva davanti al Tribunale di Catanzaro della RSU del sindacato SAB.
- Orientamento dei TAR in merito allo svolgimento di attività di culto in orario scolastico
Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templî e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola e alla attività educativa di essa.
- Legittimo il licenziamento dell’insegnante che critica l’istituto.
Legittimo il licenziamento dell’insegnante per aver affermato, parlando con alcuni genitori, che l’Istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e che le insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, suggerendo anche di iscrivere gli alunni altrove. Tali comportamenti sono stati qualificati come integranti una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di fedeltà e correttezza che gravano su un ...
- La semplice autocertificazione è sufficiente per il permesso per motivi personali.
Un’altra sentenza condanna un dirigente scolastico agrigentino che chiedeva documenti al docente in seguito alla richiesta di permessi per motivi personali o familiari. Tale documentazione non è assolutamente dovuta così come stavilisca il CCNL e da adesso una sentenza del Tribunale di Sciacca.
- Sanzioni disciplinari, il decreto Brunetta non si applica ai docenti.
Le sanzioni disciplinari previste dal decreto Brunetta non si applicano ai docenti. E dunque, la sospensione dal servizio inflitta al docente dal dirigente scolastico è nulla per violazione del principio di legalità. Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata in 4 ottobre scorso (590-2013) accogliendo un ricorso patrocinato dalla ...
- Il diritto ai permessi per motivi personali è insindacabile.
I dirigenti scolastici non hanno titolo a precludere ai docenti la facoltà di fruire dei permessi per motivi personali. E non hanno nemmeno diritto di interferire sulle decisioni che inducono gli insegnanti a chiederli. E’quanto si evince da una sentenza emessa dal Tribunale di Potenza il 4 ottobre scorso. Il ricorso è stato patrocinato dalla Gilda ...
- Contratto d’istituto.
Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) dell’articolo 6, CCNL/Scuola non sono oggetto di contrattazione, rientrando nelle “dirette prerogative” del dirigente scolastico. Alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza: – Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul ...
- Docenti di sostegno: sostituzione colleghi assenti.
Oggetto: Il Tribunale di Napoli annulla doppia sanzione disciplinare irrogata a docente di sostegno chiamata a sostituire in classe collaterale e condanna il MIUR a pagare anche 800 euro di spese di lite. Soddisfazione del SAB di Napoli che ha patrocinato tutto il contenzioso. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 15091 ...
- Comportamento antisindacale: l’art. 6 del CCNL scuola è ancora applicabile.
In esito alla seconda fase del giudizio ex art. 28 l.300/1970 intentato da CGIL CISL e Cobas avverso il comportamento asseritamente antisindacale di un Dirigente Scolastico che non intendeva contrattare sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL il Tribunale di Lucca, confermando il proprio precedente decreto (già pubblicato in questo stesso sito), ha stabilito che ...
- Esercizio della professione legale da parte dei docenti.
Secondo il parere di alcune Direzioni scolastiche regionali, i docenti avvocati non potrebbero patrocinare in cause in cui “è parte” una Pubblica Amministrazione, in quanto ciò sarebbe vietato dalla legge 662/1996. Tale disposizione, com’è noto agli addetti ai lavori, si riferisce però ai dipendenti pubblici che fino ad allora non potevano esercitare la professione di avvocato ...